Sez. 3 - , Sentenza n. 10374 del 29/11/2019 Ud. (dep. 20/03/2020) Rv. 278546 - 02
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Art. 190-bis cod. proc. pen. – Sottrazione al contraddittorio dibattimentale della persona offesa maggiorenne dichiarata vulnerabile - Questione di legittimità incostituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 Conv. EDU - Manifesta infondatezza.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione EDU - nella parte in cui, in presenza di specifiche esigenze, sottrae al contraddittorio dibattimentale la persona offesa maggiorenne dichiarata particolarmente vulnerabile – atteso che tale peculiare regime, di carattere processuale, si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, in tale ipotesi particolarmente stringente, e che si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti già esaminati nel rispetto della oralità e delle regole del contraddittorio, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli diversi di contraddittorio purché sia garantito il diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)