Sez. 2 - , Sentenza n. 27362 del 29/12/2016 (Rv. 642179 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza sottoscritta da magistrato sospeso dal CSM - Inesistenza - Configurabilità - Esclusione - Nullità ex art. 158 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE
La sentenza emessa da un giudice sospeso dalle funzioni in sede disciplinare, a seguito di deliberazione del CSM, è affetta non già da inesistenza, ma da mera nullità per carenza della “potestas iudicandi”; tale nullità, attenendo alla costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c., è insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, è sottoposta al principio generale di conversione delle nullità in mezzi di impugnazione, ex art. 161, comma 1, c.p.c. e non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)