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Sez. 2, Sentenza n. 4410 del 23/02/2011 (Rv. 616720 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Giudice di pace - Scadenza del primo mandato - Attivazione del procedimento di conferma - Esercizio della giurisdizione nelle more della nomina - Nullità insanabile - Estensione dell'invalidità alla sentenza - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616720-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

Il giudice di pace, che eserciti le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del mandato e nelle more della riconferma, prima della immissione in possesso per l'espletamento del successivo incarico, pone in essere un'attività giurisdizionale in carenza di "potestas judicandi" che produce la nullità assoluta del procedimento e si estende alla sentenza conseguente, ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., anche se emessa dopo la nuova immissione in possesso, giacché la conferma nell'incarico costituisce l'atto finale di un nuovo procedimento paraconcorsuale, privo di collegamento con l'originario provvedimento di nomina.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 159 com. 1, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 4 bis CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 5 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 7 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 48 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)