diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 18679 del 12/09/2011 (Rv. 620192 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA | Clausola compromissoria per arbitrato irrituale - Approvazione espressa - Necessità - Conseguenze - Contratto di compravendita - Predisposizione e sottoscrizione da parte del solo mediatore - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620192-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA

La clausola compromissoria per arbitrato irrituale, anche quando la forma scritta sia richiesta soltanto "ad probationem", necessita comunque di un'espressa approvazione da parte dei contraenti; ne consegue che tale clausola, se predisposta e sottoscritta, in relazione ad un contratto di compravendita, dal solo mediatore, in forma generica ed indeterminata e senza la previsione di garanzia secondo cui le parti hanno comunque la facoltà di opporvisi (cd. clausola di salvaguardia), deve ritenersi non legittimamente stipulata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)