Sez. 3, Sentenza n. 21139 del 04/11/2004 (Rv. 579216 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA | Per arbitrato irrituale - Forma scritta ad substantiam - Limiti - Necessità di una specifica approvazione per iscritto - Esclusione - Necessità di prova scritta - Sussistenza - Contenuto dell'onere probatorio.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA
La clausola contenente la previsione di un arbitrato irrituale non deve essere in ogni caso redatta per iscritto a pena di nullità, in quanto tale previsione generale è dettata dall'art. 807 cod.proc.civ. in riferimento al solo arbitrato rituale; la forma scritta è richiesta solo se la clausola concerne rapporti che derivano da alcuni degli atti previsti dall'art. 1350 cod.civ., mentre, se la clausola arbitrale concerne altri rapporti, è sufficiente che di essa si dia prova scritta, che può consistere in qualsiasi attestazione scritta attribuibile alle parti circa l'esistenza del mandato compromissorio anche successiva alla pattuizione ed a carattere meramente ricognitivo, mentre non è richiesta ai fini della sua efficacia una specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 cod.civ., perchè essa manca di carattere compromissorio o comunque derogativo della competenza dell'autorità giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)