Sez. 1, Sentenza n. 7048 del 07/07/1999 (Rv. 528383 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA | Arbitrato irrituale - Forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem" - Rispettive condizioni - Forma "ad probationem" - Portata - Fattispecie in tema di mediazione.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA
Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale devono essere redatti per iscritto a pena di nullità solo se relativi a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam" ai sensi dell'art. 1350 cod.civ., mentre, se relativi a ad altri rapporti, richiedono soltanto la prova per iscritto, secondo le regole di cui all'art. 1967 cod.civ. Tale prova può essere costituita da qualsiasi attestazione scritta circa la esistenza del mandato compromissorio, anche se successiva alla pattuizione ed a carattere meramente ricognitivo, purché attribuibile alle parti. Pertanto, un documento, quale la conferma d'ordine, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 1760, n. 3, cod.civ., da lui solo sottoscritto, ed inviato alle parti, che contenga la conferma dell'avvenuto accordo compromissorio, facendo salva la volontà delle parti di comunicare allo stesso mediatore il loro eventuale dissenso, costituisce prova del compromesso per arbitrato irrituale ove tale dissenso non sia stato manifestato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 1760, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)