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Sez. 3, Sentenza n. 20335 del 15/10/2004 (Rv. 577732 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Individuazione del soccombente - Principio di causalità - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577732-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

La parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che esse hanno sostenuto a cagione del processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, il che si verifica quando l'attore, come fatti costitutivi di un medesimo evento dannoso, ed in funzione di un'unica domanda di risarcimento dei danni, deduca, in via alternativa o solidale, comportamenti illeciti di soggetti diversi; in questo caso, la partecipazione al giudizio del soggetto la cui responsabilità viene esclusa trova comunque causa nella "vocatio" in "ius" operata dall'attore, cui viene legittimamente riferita la situazione di soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)