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Sez. 1, Sentenza n. 15690 del 12/06/2008 (Rv. 603775 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Credito del professionista ex art. 2751 bis cod. civ. - Pagamento in sede di riparto parziale - Emissione di fattura del percettore - Credito di rivalsa dell'IVA - Natura - Credito di massa - Configurabilità - Esclusione - Privilegio speciale ex art. 2758 secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Utile collocazione in sede concorsuale - Mancanza - Indebito arricchimento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603775-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI

Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento (nella specie, a seguito del pagamento ricevuto in esecuzione di un riparto parziale), non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell'art. 111, primo comma, legge fall. (applicabile nel testo "ratione temporis"), in quanto la disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di rivalsa può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo di cui all'art. 5 della legge n. 426 del 1975, nel caso in cui sussistano beni - che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo - su cui esercitare la causa di prelazione. Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, non è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema normativo concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)