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Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 18/09/2012 (Rv. 623790 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Esecuzione immobiliare promossa da creditore ipotecario - Opposizione fondata sull'usucapione della piena proprietà dell'immobile - Sentenza di accertamento dell'usucapione intervenuta in altro giudizio - Efficacia di giudicato nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623790-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

Intrapresa dal creditore ipotecario, contro il suo debitore, procedura esecutiva immobiliare, l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., fondata sull'usucapione della piena proprietà del bene pignorato ed ipotecato, non può essere decisa dal giudice dell'esecuzione riconoscendo efficacia di giudicato, anche nei confronti del creditore ipotecario, alla sentenza di accertamento dell'usucapione, resa all'esito di autonomo giudizio - peraltro solo pendente al momento della proposizione del ricorso ex art. 619 cod. proc. civ. - intercorso, in via esclusiva, tra il debitore (titolare formale del diritto di proprietà) e l'usucapiente, non potendo detta sentenza spiegare effetti contro il creditore ipotecario ai sensi dell'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., ciò che impone al giudice dell'opposizione all'esecuzione di considerare la sentenza "de qua", con motivato e logico apprezzamento, solo come un'eventuale prova dell'intervenuta usucapione, in relazione alla cui sussistenza egli è, pertanto, tenuto dare corso all'istruzione della causa. (Principio enunciato dalla S.C. in relazione a motivo dichiarato inammissibile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 188, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)