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Sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Accordo raggiunto in sede di mediazione sull'sucapione dell'immobile già ipotecato - Inopponibilità al creditore ipotecario - Ragioni - Fattispecie. POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - In genere. PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE - In genere. TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673536-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

L'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione, col quale si riconosce ad un terzo l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile precedentemente ipotecato, anche se trascritto ai sensi dell'art. 2643, n. 12-bis, c.c., non è opponibile al creditore ipotecario, perché il predetto accordo è opponibile solo se antecedentemente trascritto a norma dell'art. 2644 c.c., sia perché esso non è comunque equiparabile alla pronuncia trascritta ex art. 2651 c.c. e resa in un giudizio di accertamento dell'usucapione (in cui il creditore garantito è, peraltro, litisconsorte necessario), sia perché, in ogni caso, l'usucapione non ha effetto estintivo dell'ipoteca. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).

Cod. Civ. art. 2643 com. 12, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2808, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)