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Sez. 3, Ordinanza n. 27668 del 30/12/2009 (Rv. 611106 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Legittimazione del terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato - Accertamento giudiziale di tali situazioni - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Acquisto del bene immobile pignorato per effetto di usucapione - Opponibilità - Sussistenza - Incidenza dell'esecuzione del pignoramento sul consolidamento di tale acquisto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611106-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)