Sez. 5, Sentenza n. 17393 del 22/03/2005 Ud. (dep. 06/05/2005) Rv. 231771 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Accertamento del reato di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie (art. 217 L.F.) in luogo dell'originario delitto di bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.) - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE
Il principio della correlazione tra imputazione e sentenza non è violato quando dall'originaria e più grave accusa di bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216, comma primo n. 2 della legge fallimentare, sia stato accertata la responsabilità per il più lieve reato di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, previsto dall'art. 217, comma secondo, atteso che la differenza tra le suddette ipotesi di bancarotta riposa essenzialmente sull'elemento psicologico del reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)