Sez. 5, Sentenza n. 10330 del 14/12/2000 Ud. (dep. 13/03/2001) Rv. 218465 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Accertamento del reato di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie (art. 217 legge fall.) in luogo dell'originario delitto di bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fall.) - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Fattispecie.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Il principio della correlazione tra imputazione e sentenza non è violato quando dall'originaria e più grave accusa di bancarotta fraudolenta, prevista dall'art. 216 della legge fallimentare, nell'ipotesi della tenuta delle scritture in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, si sia accertata il più lieve reato di cui all'art. 217, secondo comma, per la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, atteso che la seconda condotta costituisce un "minus" rispetto alla prima.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)