Sez. 1, Sentenza n. 5268 del 07/10/1981 (Rv. 416028 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ESCLUSIVA DI ACQUE SUPERFICIARIE O SOTTERRANEE PUBBLICHE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL TITOLARE CONTRO UN PRIVATO PER LA CESSAZIONE DI ATTI LESIVI DI TALE UTILIZZAZIONE E PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - DEVOLUZIONE AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - PRESUPPOSTI.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ESCLUSIVA DI ACQUE SUPERFICIARIE O SOTTERRANEE PUBBLICHE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL TITOLARE CONTRO UN PRIVATO PER LA CESSAZIONE DI ATTI LESIVI DI TALE UTILIZZAZIONE E PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - DEVOLUZIONE AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - PRESUPPOSTI.*
Con riguardo ad acque superficiarie o sotterranee, che debbano qualificarsi pubbliche in relazione alla loro attitudine a soddisfare interessi generali (art. 1 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775), la causa promossa dal privato, titolare di un diritto di utilizzazione esclusiva, per far cessare Atti lesivi di tale utilizzazione, che assuma commessi da altro privato, nonché per conseguire il risarcimento del danno, esula dalla Competenza del giudice in Sede ordinaria, ed è devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche, qualora la relativa materia del contendere, alla stregua delle complessive deduzioni delle suddette parti ed a prescindere dalla presenza o meno in giudizio della pubblica amministrazione, non investa soltanto le modalità di attuazione o di Esercizio dei diritti di uso, riconosciuti o concessi dall'amministrazione medesima, ma ponga in discussione la sussistenza ed i limiti di tali diritti, ovvero comporti problemi sul coordinamento di concorrenti diritti uguali, si da implicare accertamenti sul contenuto e sulla portata dei provvedimenti amministrativi concernenti il regime delle acque stesse (artt. 140 e 144 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775). (V. 187/80, mass. N. 403580; (V. 3514/74, mass. N. 372032; (V. 3328/71, mass. N. 354823).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 1, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)