Sez. 1, Sentenza n. 3514 del 11/11/1974 (Rv. 372032 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - RIPARTIZIONE DI COMPETENZA TRA TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE ED AGO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - RIPARTIZIONE DI COMPETENZA TRA TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE ED AGO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ricorre una controversia devoluta al tribunale regionale delle acque pubbliche ogni qualvolta nella causa si discuta, in modo piu o meno esplicito, della natura e della portata dei diritti vantati su una derivazione di acqua pubblica, giacche in tal caso la lite viene ad incidere direttamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Pertanto, la Competenza appartiene al tribunale regionale nei casi in cui il convenuto contesti che l'attore sia titolare di un diritto di utilizzazione di acqua pubblica, ovvero sostenga di essere titolare di un concorrente diritto eguale, o si deducano riserve sui limiti dei diritti nascenti dai titoli. Rientrano, invece, nella Competenza degli organi ordinari dell'autorita giudiziaria, le controversie fra privati che, pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una o dell'altra ovvero di entrambe le parti contendenti, di un atto costitutivo del diritto all'utilizzazione dell'acqua pubblica, non possono incidere sull'interesse della pa, giacche non rivestono direttamente la legittimita e la portata dell'atto predetto, ma concernono esclusivamente le modalita di attuazione e di Esercizio dei diritti di uso delle acque, riconosciuti o concessi dalla pa; modalita da osservarsi nei rapporti interni fra le parti, cosicche non sia necessaria un'indagine sul contenuto e sui limiti del titolo o dei titoli al fine di individuarne la portata e gli effetti. (V 3328'71, mass n 354823; 370'71, mass n 349942; (V 2423'70, mass n 348671).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)