Sez. 6, Sentenza n. 9866 del 11/02/2009 Cc. (dep. 04/03/2009) Rv. 242699 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE | Facoltà di astensione determinata dal segreto professionale - Obbligo di avvertire il professionista - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
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L'obbligo di avvisare il testimone della facoltà di astenersi, previsto dall'art. 199, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione ai prossimi congiunti dell'imputato, non è applicabile ai soggetti espressamente indicati nell'art. 200 cod. proc. pen., a norma del quale essi non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento civile da un legale chiamato a deporre su circostanze di cui era venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 199 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 249 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)