Sez. 2, Sentenza n. 1992 del 25/02/1987 (Rv. 451294 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PROMESSA DI VENDITA - PATTO DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO PARZIALE O TOTALE DEL PREZZO A DOPO LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - RICHIESTA DA PARTE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE DELL'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - ACCOGLIMENTO DELLA RELATIVA DOMANDA - CONDIZIONI - ESECUZIONE DELLA PROPRIA PRESTAZIONE PRIMA DELLA SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. - MANCATA SUBORDINAZIONE DELL'EFFICACIA TRASLATIVA DERIVANTE DALLA SENTENZA AL PAGAMENTO DEL PREZZO - DIRITTO DELL'ATTORE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (PRELIMINARE DI VENDITA CONTENENTE LA CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO CON LO INTERVENTO DI UN TERZO MUTUANTE PREVIA ISCRIZIONE IPOTECARIA A FAVORE DEL MEDESIMO SULL'IMMOBILE COMPRAVENDUTO).*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PROMESSA DI VENDITA - PATTO DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO PARZIALE O TOTALE DEL PREZZO A DOPO LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - RICHIESTA DA PARTE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE DELL'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - ACCOGLIMENTO DELLA RELATIVA DOMANDA - CONDIZIONI - ESECUZIONE DELLA PROPRIA PRESTAZIONE PRIMA DELLA SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. - MANCATA SUBORDINAZIONE DELL'EFFICACIA TRASLATIVA DERIVANTE DALLA SENTENZA AL PAGAMENTO DEL PREZZO - DIRITTO DELL'ATTORE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (PRELIMINARE DI VENDITA CONTENENTE LA CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO CON LO INTERVENTO DI UN TERZO MUTUANTE PREVIA ISCRIZIONE IPOTECARIA A FAVORE DEL MEDESIMO SULL'IMMOBILE COMPRAVENDUTO).*
In un contratto preliminare di compravendita, le parti, nello Esercizio della loro autonomia contrattuale, possono ben convenire che il pagamento del prezzo o di parte di esso avvenga dopo la stipulazione del contratto definitivo, cioè in un momento successivo al trasferimento della proprietà della cosa, nel qual caso il promissario acquirente che chieda l'esecuzione specifica dell'Obbligo di contrarre, non solo non è tenuto ad eseguire la propria prestazione prima della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. (come non vi è tenuto quando è pattuito che il pagamento avvenga al momento della stipulazione del definitivo), ma ha diritto a che tale sentenza, sostituendosi al contratto non concluso e dovendo avere, quindi, il suo stesso contenuto anche con riguardo al momento della esecuzione delle rispettive prestazioni, non subordini l'efficacia traslativa da essa derivante alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo o del residuo prezzo. (nella specie, le parti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare avevano convenuto - secondo l'interpretazione della volontà negoziale compiuta dal giudice del merito - che il pagamento del prezzo o di parte di esso venisse eseguito con l'intervento di un terzo mutuante, previa iscrizione ipotecaria a favore del medesimo sull'immobile compravenduto. La sentenza impugnata - confermata dalla Corte suprema - ha ritenuto che ciò comportava l'intesa che l'acquisto della proprietà da parte del mutuatario-promissario acquirente precedesse la consegna del prezzo al venditore, in modo da consentire nel frattempo l'espletamento delle indispensabili formalità per l'iscrizione dell'ipoteca a favore del mutuante).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)