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Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/12/1994 (Rv. 489430 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita - Sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Pagamento del prezzo ancora dovuto - Natura - Funzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489430-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Nel rapporto giuridico che si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (dal promittente compratore), pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la funzione di una condizione sospensiva dell'effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento, o a divenire irrealizzabile, precludendo l'effetto condizionato, nel caso di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza, o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promittente compratore assuma i caratteri dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore rendendo non più possibile l'adempimento tardivo contro la volontà di quest'ultimo (nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice di merito che aveva considerato non avverata la condizione del pagamento del prezzo, essendo decorsi otto anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva trasferito, "sub condicione", l'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)