Sez. L, Sentenza n. 11320 del 08/10/1999 (Rv. 530545 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Indebita percezione delle quote aggiuntive in violazione dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 - Mancata comunicazione all'Inps del godimento di pensione statale - Dolo del pensionato - Sussistenza - Integrale ripetibilità dell'indebito.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Poiché secondo la disciplina sulla unicità della erogazione, sulle pensioni, dell'adeguamento al costo della vita di cui all'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, il pensionato Inps titolare anche di pensione statale comprensiva di indennità integrativa speciale, aveva l'obbligo di comunicare all'Istituto previdenziale il godimento di quest'ultima pensione, l'indebito costituito dalla erogazione delle quote fisse sulla pensione Inps è integralmente ripetibile, dovendosi ravvisare gli estremi di un dolo negativo nel comportamento del pensionato che ometta detta comunicazione, stante il "consilium" e la "scientia fraudis" di conseguire un vantaggio non spettante.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)