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Sez. L, Sentenza n. 4849 del 29/07/1986 (Rv. 447548 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PAGAMENTO - RIPETIZIONE DEI PAGAMENTI INDEBITI - PRESUPPOSTI - ERRORE - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - RIFERIMENTO ALLE FASI DELLA LIQUIDAZIONE E DELLE EVENTUALI RILIQUIDAZIONI - DOLO DEL PRECETTORE DELLE SOMME - ESTREMI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447548-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PAGAMENTO - RIPETIZIONE DEI PAGAMENTI INDEBITI - PRESUPPOSTI - ERRORE - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - RIFERIMENTO ALLE FASI DELLA LIQUIDAZIONE E DELLE EVENTUALI RILIQUIDAZIONI - DOLO DEL PRECETTORE DELLE SOMME - ESTREMI - EFFETTI.*

L'errore che ai sensi dell'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 esclude la ripetizione degli indebiti pagamenti delle pensioni - disciplina questa che, derogando all'art. 2033 cod. civ., trova applicazione anche in relazione al trattamento per carichi di famiglia, atteso che la titolarità di una pensione costituisce titolo imprescindibile per la sua attribuzione - può concernere non solo la fase della liquidazione della pensione, ma anche i successivi Atti di riliquidazione della stessa, sempre che non vi sia dolo del percettore delle somme suddette, dolo che - pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base della semplice silenzio - tuttavia sussiste allorché il pensionato abbia il tassativo Obbligo di comunicare all'INPS determinate circostanze (come nel caso dell'art. 40 DPR 26 aprile 1957 n. 818 che impone al titolare della prestazione previdenziale di denunciare tempestivamente ogni variazione del proprio stato di famiglia comportante la cessazione o la variazione delle prestazioni) in modo tale che la complessa e diversificata organizzazione dell'ente previdenziale sia messa in grado di adeguatamente e tempestivamente percepirle e vi sia la possibilità per l'interessato medesimo di rendersi conto dell'errore in cui comunque lo stesso ente sia incorso senza prendere iniziativa alcuna per rimuoverlo. (V 6154/81, mass n 416937; (V 4505/81, mass n 415216).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)