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Sez. 3, Sentenza n. 2624 del 30/03/1990 (Rv. 466312 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - PLURALITÀ DI INTIMAZIONI DI SFRATTO - INADEMPIENZA DIVERSA DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE DELLA LITISPENDENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466312-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - PLURALITÀ DI INTIMAZIONI DI SFRATTO - INADEMPIENZA DIVERSA DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE DELLA LITISPENDENZA.*

La litispendenza presuppone che tra i vari giudizi esista identità, oltre che di "personae" e di "petitum", anche di "causa petendi", di guisa che la stessa non è configurabile allorché, attraverso i giudizi originati dalle successive intimazioni di sfratto, siano dedotte, a sostegno della chiesta risoluzione del contratto di locazione e del pagamento dei canoni non versati, inadempienze diverse del conduttore, riguardanti periodi di locazione diversi, anche se aventi rilievo sull'economia del medesimo rapporto contrattuale. In detta ipotesi, infatti, essendovi diversità di causa petendi, per quanto riguarda la domanda di risoluzione, e diversità del "petitum" e della "causa petendi", per quanto riguarda la domanda di pagamento, si determina al più una pluralità di cause connesse, che consente di rendere applicabile, ove sussistano le condizioni, l'art. 274 cod. proc. civ., con conseguente riunione di tutti i giudizi. (Conf 4371/83, mass n 429273).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)