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Sez. 5, Sentenza n. 4415 del 05/03/1999 Ud. (dep. 08/04/1999) Rv. 213113 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | "Per relationem " - Integrazione della motivazione con quella di primo grado - Rinvio alle argomentazioni dei primi giudici - Legittimità - condizioni.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213113-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di motivazione della sentenza di appello, deve ritenersi ammissibile quella redatta "per relationem" a quella impugnata, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità con riferimento a quelli già esaminati e disattesi in primo grado; invero il giudice di appello non è tenuto ad riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, questione sulla quale il primo giudice si sia già soffermato, risolvendola con argomentazioni corrette e prive di vizi logici.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)