Sez. 6, Sentenza n. 2056 del 04/06/1999 Cc. (dep. 12/07/1999) Rv. 214117 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Tribunale del riesame - Cognizione - Limiti - Esigenze individuate dal Gip - Vincolo per il Tribunale - Insussistenza (Fattispecie: misura cautelare confermata per ravvisata sussistenza di esigenze di tutela della collettività anziché del pericolo di fuga).
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
In sede di riesame è possibile confermare una misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione, in quanto le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico che rientra nella previsione dell'art. 309, comma 9 cod. proc. pen. laddove consente al Tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento.(Fattispecie in cui il Tribunale aveva confermato la misura cautelare per esigenze di tutela della collettività anziché per il pericolo di fuga cui faceva riferimento l'ordinanza applicativa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)