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Sez. 6, Sentenza n. 31080 del 14/06/2004 Cc. (dep. 15/07/2004) Rv. 229299 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Motivazione "per relationem" della sentenza di appello - Ammissibilità - Condizioni - Censure generiche formulate contro la sentenza di primo grado - Argomentazioni del giudice di primo grado ritenute da quello di appello esatte e prive di vizi logici.
Stato
decisa il 2004-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229299-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA

In tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)