Sez. 4, Sentenza n. 37566 del 01/04/2004 Cc. (dep. 23/09/2004) Rv. 229141 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolosità sociale - Possibilità di dedurre il pericolo di reiterazione dei reati dalle sole modalità del fatto - Esclusione - Valutazione congiunta della personalità dell'indagato - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In materia di misure cautelari personali, la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all'art. 274 comma primo lett. c) cod. proc. pen., deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati. (In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che il giudizio di pericolosità possa essere tratto unicamente dalle modalità del fatto criminoso accertato, annullando la decisione del tribunale del riesame che, con riferimento ad una fattispecie in materia di cessione di stupefacenti, si era limitato a prendere in considerazione le sole circostanze e modalità del fatto, quali la ripartizione della sostanza in dosi, il loro occultamento nell'autovettura e nell'abitazione, l'atteggiamento dell'imputato nell'atto di disfarsi di una dose, senza operare alcuna valutazione della personalità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 n. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)