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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 179 del 1998

Decisione
decisa il 1998-05-08, depositata il 1998-05-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:179
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23933

  • Parlamento
  • Immunità parlamentari
  • Decreto di citazione a giudizio, emesso dalla corte d'appello di brescia, sezione seconda penale, con cui il deputato vittorio sgarbi è stato chiamato a rispondere, per le opinioni espresse in una trasmissione televisiva, del delitto di diffamazione a mezzo stampa
  • Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato proposto dallo stesso deputato sgarbi nei confronti della corte d'appello, per la pretesa insindacabilità, ex art. 68, comma prima, Cost., delle dichiarazioni incriminate
  • Esame delibativo
  • Rilevato difetto, in mancanza di una deliberazione di insindacabilità da parte della camera dei deputati, del requisito oggettivo della sussistenza attuale della "materia di conflitto"
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Vittorio Sgarbi, nei confronti della Corte d'appello di Brescia, sezione penale seconda, in relazione al decreto di citazione a giudizio con cui era stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni e valutazioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva dell'11 dicembre 1994 - ricorso formulato in base all'assunto che, dovendo le dichiarazioni incriminate ritenersi insindacabili in forza dell'art. 68, primo comma, Cost., si era avviato da parte della Corte d'appello un conflitto contro il Parlamento per inficiarne le prerogative, per cui anche il parlamentare interessato si ritiene legittimato a richiedere l'intervento della Corte costituzionale - deve essere dichiarato inammissibile, già in sede di prima delibazione (art. 37, commi terzo e quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87) per l'assenza attuale - in mancanza di una dichiarazione di insindacabilità da parte della Camera dei deputati - del requisito oggettivo (art. 37, comma primo, legge n. 87) della "materia di conflitto". Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la potestà di dichiarare, a norma dell'art. 68, comma primo, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, è attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza, e pertanto, sino a che la Camera di appartenenza non abbia deliberato in merito, la sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare spetta all'autorità giudiziaria che procede, ferma restando, naturalmente, la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Con la conseguenza che la Corte costituzionale non può essere chiamata a pronunciarsi se non quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorità giudiziaria. - Sul requisito oggettivo di ammissibilità costituito dalla sussistenza attuale della "materia di conflitto", v., in riferimento però a diversa fattispecie, S. n. 265/1997; sugli effetti della delibera di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza sui processi civile e penale e sulla facoltà dell'autorità giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione, v. ancora S. n. 265/1997, ed inoltre S. nn. 129/1996, 1150/1988 e 443/1993. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

  • decreto Corte d'appello Brescia 3 novembre 1997

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, con ricorso depositato il 27 dicembre 1997, iscritto al n. 85 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti della Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale. Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.
punto 1
Ritenuto che il ricorrente, premesso di essere membro del Parlamento da due legislature e di avere partecipato l'11 dicembre 1994 ad una trasmissione televisiva nel corso della quale aveva espresso opinioni e valutazioni politiche sull'incidenza che l'uso distorto della carcerazione preventiva aveva avuto nell'indurre al suicidio l'ex presidente dell'ENI, espone di essere stato querelato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa; che il ricorrente lamenta che i giudici della seconda sezione penale della Corte di appello di Brescia, nel disporre nei suoi confronti il decreto di citazione a giudizio, hanno invaso la sfera di attribuzioni del Parlamento, pretendendo di giudicarlo malgrado le opinioni espresse dai membri del Parlamento siano insindacabili a norma dell'art. 68 della Costituzione; che, in particolare, il Parlamento sarebbe stato privato del potere-dovere di accertare l'insindacabilità del comportamento del ricorrente, in quanto la Corte di appello di Brescia ha respinto la richiesta di trasmettere gli atti alla Camera dei deputati; che, ad avviso del ricorrente, sussiste la legittimazione del singolo membro del Parlamento a proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria, dal momento che analogo diritto è riconosciuto a ciascuno dei "funzionari appartenenti all'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione"; che, in definitiva, il ricorrente chiede che la Corte dichiari che, "con i comportamenti denunciati i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, componenti la Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale, hanno avviato un conflitto contro il Parlamento per inficiarne le prerogative, (...) con conseguente violazione della Costituzione e inesistenza giuridica degli atti posti in essere in tale guerra".
punto 2
Considerato che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 265 del 1997), la potestà di dichiarare, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, è attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza; che, di conseguenza, "solo l'esercizio in concreto, da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, della propria potestà" produce "l'effetto inibitorio dell'inizio o della prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o civile per il risarcimento dei danni" (v. sentenze n. 265 del 1997 e n. 129 del 1996), ferma restando la facoltà dell'autorità giudiziaria che procede di provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione "per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio" della potestà del Parlamento (v. sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993); che, sino a che la Camera di appartenenza del parlamentare non abbia deliberato in merito, il potere di valutare incidentalmente la sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare spetta all'autorità giudiziaria che procede, ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (v. sentenza n. 265 del 1997); che la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire solo a posteriori quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella dell'autorità giudiziaria; che nel caso di specie, in assenza di una deliberazione della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il presupposto oggettivo del conflitto non si è realizzato; che pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza attuale della materia di un conflitto.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti della Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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