Sez. 3, Sentenza n. 8470 del 01/08/1991 (Rv. 473354 - 01)
Caccia - Ordinamento amministrativo - Regioni - In genere | Istituzione delle oasi di protezione della fauna selvatica - Violazione delle norme relative - Danni derivanti a terzi - Azione di risarcimento - Legittimazione passiva della regione - Sussistenza - Delegazione dei poteri della regione alla provincia - Ininfluenza.
Caccia - Ordinamento amministrativo - Regioni - In genere
Poiché a norma degli artt. 5, 6, e 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia, predispongono piani annuali o pluriennali che prevedano, tra l'altro, oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione, ed alla sosta della fauna selvatica, nonché, provvedono alla gestione sociale del territorio, passivamente legittimata rispetto all'azione di risarcimento dei danni derivanti a terzi dalla violazione delle norme relative alla istituzione delle oasi di protezione della fauna selvatica, è la regione, anche se abbia delegato i relativi poteri alla provincia, in quanto delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)