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Sez. 2, Sentenza n. 2152 del 28/02/1987 (Rv. 451381 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONI - ALLE PERSONE GIURIDICHE - IRREPERIBILITÀ, RIFIUTO OD INCAPACITÀ DEGLI IMPIEGATI O DELLE ALTRE PERSONE LEGITTIMATE - NOTIFICA EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - OBBLIGO DEL NOTIFICANTE DI FAR RICERCARE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE INDICATO NELL'ATTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451381-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONI - ALLE PERSONE GIURIDICHE - IRREPERIBILITÀ, RIFIUTO OD INCAPACITÀ DEGLI IMPIEGATI O DELLE ALTRE PERSONE LEGITTIMATE - NOTIFICA EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - OBBLIGO DEL NOTIFICANTE DI FAR RICERCARE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE INDICATO NELL'ATTO - INSUSSISTENZA.*

Con riguardo alla notificazione alle persone giuridiche, lo ufficiale giudiziario, che recatosi presso la Sede dell'ente, non riesca a consegnare la copia per irreperibilità, rifiuto od incapacità degli impiegati o delle altre persone legittimate a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., può procedere alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. - applicabile anche nei confronti delle persone giuridiche - non sussistendo alcun Obbligo, ma solo la facoltà del notificante di far ricercare il rappresentante legale dell'ente, pur indicato nell'atto. (nella specie: per il rappresentante legale già defunto non risultava nell'atto la indicazione dell'indirizzo), al fine di eseguire la notificazione nei suoi confronti a norma del terzo comma dell'art. 145: norma dettata a favore del notificante per rendergli più agevole la notifica in determinate eccezionali ipotesi, e non per creargli maggiori difficoltà. (V 6218/85, mass n 443348).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)