Sez. L, Sentenza n. 1311 del 16/03/1989 (Rv. 462166 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - IMPOSSIBILITÀ DI ESENZIONE EX ART. 145, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - LEGITTIMITÀ DEL RICORSO AL COSIDDETTO RITO DEGLI IRREPERIBILI EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - IMPOSSIBILITÀ DI ESENZIONE EX ART. 145, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - LEGITTIMITÀ DEL RICORSO AL COSIDDETTO RITO DEGLI IRREPERIBILI EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI.*
Nel caso in cui la notificazione a persona giuridica non possa essere effettuata a norma del primo comma dell'art. 145 cod. proc. civ., presso la sua Sede (legale o effettiva, ai sensi dell'art. 46 cod. civ.), la legittimità del ricorso al cosiddetto rito degli irreperibili, di cui all'art. 140 cod. proc. civ., richiede un preventivo tentativo di notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente, secondo la previsione del terzo comma dello stesso art. 145 (in relazione agli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.), sempreché l'atto da notificare indichi le generalità di detta persona fisica e risulti inoltre un suo indirizzo diverso da quello dell'indicata Sede della persona giuridica. (V 5359/88, mass n 460003; (V 2152/87, mass n 451381; (Conf 6218/85, mass n 443348).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)