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Sez. 1, Sentenza n. 6218 del 09/12/1985 (Rv. 443348 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RICORSO AL RITO DEGLI IRREPERIBILI PER IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LA NOTIFICAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE OD EFFETTIVA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443348-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RICORSO AL RITO DEGLI IRREPERIBILI PER IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LA NOTIFICAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE OD EFFETTIVA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Qualora non sia possibile effettuare la notificazione a persona giuridica, a norma dell'art. 145 primo comma cod. proc. civ., presso la sua Sede (legale, od effettiva, come consentito dall'art. 46 cod. civ.), la legittimità del ricorso al cosiddetto rito degli irreperibili, di cui all'art. 140 cod. proc. civ., richiede un preventivo tentativo di notificazione alla persona fisica del legale rappresentante della persona giuridica, secondo la previsione del terzo comma del citato art. 145 (in relazione agli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.), solo quando l'atto da notificare indichi le generalità di detta persona fisica, e risulti inoltre un suo indirizzo diverso da quello dell'indicata Sede. (V 2604/83, mass n 427484; (V 2758/79, mass n 399066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)