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Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 13/11/2009 (Rv. 610778 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Richiesta informale della parte al presidente del collegio giudicante di "surroga" del giudice per incompatibilità - Accoglimento - Partecipazione del giudice "surrogato" alla successiva fase decisoria - Nullità della sentenza - Sussistenza - Onere di ricusazione a carico della parte - Esclusione - Proposizione della censura in cassazione da parte di soggetto diverso dal richiedente la "surroga" in sede di merito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610778-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Nel caso in cui una parte abbia avanzato al presidente del collegio giudicante una "richiesta di surroga" di uno dei giudici per ragioni di incompatibilità ed egli abbia disposto in conformità, è affetta da nullità la sentenza successivamente resa da un collegio cui abbia preso parte nuovamente l'originario magistrato, in quanto, pur non essendo ravvisabile né un rituale procedimento di ricusazione (la cui decisione compete al collegio e non al presidente), né una formale procedura di astensione (la cui iniziativa compete per legge allo stesso giudice che si ritiene incompatibile), non possono non assumere rilievo, da un lato, la situazione di incompatibilità dichiarata espressamente nel provvedimento assunto e, dall'altro lato, la conseguente disposta sostituzione del magistrato ritenuto incompatibile, nè può farsi carico alla parte interessata di proporre successivamente e nei termini consentiti un formale atto di ricusazione, dato che tale istanza è ormai preclusa dal suddetto provvedimento, restando, infine, irrilevante che la censura sia stata proposta in sede di legittimità da soggetto diverso da quello che aveva sollecitato il provvedimento di incompatibilità in sede di merito.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)