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Sez. 2, Sentenza n. 1566 del 12/02/2000 (Rv. 533765 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Astensione del giudice - Partecipazione alla successiva fase decisoria - Inammissibilità - Onere della parte di ricusazione - Esclusione - Nullità della sentenza.
Stato
decisa il 2000-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533765-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Il giudice che abbia chiesto e ottenuto dal capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi, difetta di legittimazione a comporre il collegio giudicante ex art. 51 in relazione all'art.158 cod. proc. civ. senza che possa farsi carico alla parte interessata di ricusarlo, con la conseguenza che la decisione ove sia stata resa da un collegio cui partecipi il predetto giudice, è affetta da nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)