Sez. L, Sentenza n. 18097 del 14/09/2016 (Rv. 641142 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Somme dovute a seguito di rinuncia ad un progetto lsu - Termine di decadenza previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e succ. modif. - Applicabilità - Azione giudiziaria iniziata dopo il suo decorso - Carenza delle indicazioni di cui al comma 5 dell'art. 47 cit. - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di prestazioni previdenziali riconosciute a favore dei lavoratori socialmente utili, trova applicazione la decadenza annuale, prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992), che non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale, sicché, qualora l'azione giudiziaria sia iniziata decorso detto termine, risulta irrilevante l'omessa comunicazione all'interessato degli avvertimenti di cui al comma 5 del medesimo art. 47.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)