Sez. 6, Sentenza n. 10658 del 26/02/1986 Ud. (dep. 10/10/1986) Rv. 173902 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO - IRREVOCABILITÀ DELLA PRECEDENTE SENTENZA VERIFICATASI DOPO LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI D'APPELLO - ISTANZA DI APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE PRESENTATA AL DIBATTIMENTO - LEGITTIMITÀ - OBBLIGO DEL GIUDICE DI ESAMINARLA - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO - IRREVOCABILITÀ DELLA PRECEDENTE SENTENZA VERIFICATASI DOPO LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI D'APPELLO - ISTANZA DI APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE PRESENTATA AL DIBATTIMENTO - LEGITTIMITÀ - OBBLIGO DEL GIUDICE DI ESAMINARLA - SUSSISTENZA.*
L'istanza dell'imputato tendente ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra un reato già giudicato ed il reato, cui si riferisce il procedimento in corso, può essere ritualmente proposta per la prima volta nel dibattimento di appello e rendere obbligatorio per il giudice l'esame della questione, in deroga ai limiti della devoluzione stabiliti dall'art. 515 cod. proc. pen., quando la sentenza di condanna pronunciata nell'altro procedimento sia divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per la presentazione dei motivi di gravame. (Conf mass n 122823).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)