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Sez. L, Sentenza n. 5007 del 26/08/1981 (Rv. 415788 - 01)

PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE AD OPERA DEL DIFENSORE DELLA PARTE - DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415788-01

PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE AD OPERA DEL DIFENSORE DELLA PARTE - DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO - INAPPLICABILITÀ.*

Le Disposizioni sul patrocinio a spese dello stato, previste all'art. 14 della legge 11 agosto 1973 n. 533, non sono applicabili qualora sia stata avanzata, dal difensore della parte, richiesta di distrazione delle spese, concretando essa un'implicita ed univoca rinuncia al beneficio suddetto, del quale viene meno altresì il presupposto, essendo evidente che, in presenza di un difensore antistatario, la parte ha trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l'onorario e si rivolge invece - per ottenere le une e l'altro - direttamente alla parte soccombente, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. (V. 530/81, mass. N. 411010; (V. 3406/79, mass. N. 399831; (Conf. 1346/80, mass. N. 404871; (Conf. 4158/79, mass. N. 400667; (Conf. 4379/78, mass. N. 394050; (Conf. 5784/78, mass. N. 395598; (Conf. 2321/78, mass. N. 391724).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)