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Sez. L, Sentenza n. 6834 del 29/07/1996 (Rv. 498834 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Impresa costituita in forma di cooperativa - Inquadrabilità fra le imprese artigiane - Requisiti - Partecipazione personale della maggioranza dei soci al lavoro e preminenza del lavoro sul capitale - Sufficienza - Ipotesi di non inquadrabilità fra le imprese artigiane previste dall'art. 3 della legge n. 860 del 1956 - Applicabilità alle cooperative - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498834-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

L'art. 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860, il quale dispone che è considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza dei soci partecipi personalmente a lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale, va interpretato nel senso che l'esclusione è limitata alle sole società (e cioè quelle espressamente menzionate) e non si estende alle cooperative, con la conseguenza che l'impresa costituita in forma di cooperativa, purché ricorrano le due condizioni di cui all'ultima parte della disposizione, è sempre da considerarsi artigiana.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2513, Cod. Civ. art. 2514

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)