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Sez. L, Sentenza n. 3139 del 01/04/1987 (Rv. 452231 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - PROCEDURE CONCORSUALI BANDITE DAL DATORE DI LAVORO E DIRETTE ALL'ASSUNZIONE O ALLA PROMOZIONE DI DIPENDENTI - DIRITTO SOGGETTIVO DI QUESTI ULTIMI ALLA ASSUNZIONE O ALLA PROMOZIONE - INSUSSISTENZA - DANNO DEL CONCORRENTE PER ILLEGITTIMO ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452231-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - PROCEDURE CONCORSUALI BANDITE DAL DATORE DI LAVORO E DIRETTE ALL'ASSUNZIONE O ALLA PROMOZIONE DI DIPENDENTI - DIRITTO SOGGETTIVO DI QUESTI ULTIMI ALLA ASSUNZIONE O ALLA PROMOZIONE - INSUSSISTENZA - DANNO DEL CONCORRENTE PER ILLEGITTIMO ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In ipotesi di procedure concorsuali, bandite dal datore di lavoro e dirette all'assunzione o alla promozione di dipendenti, la posizione soggettiva del concorrente non è costituita dal diritto all'assunzione o alla promozione, bensì dalla possibilità di ottenere un risultato favorevole a seguito del regolare e corretto svolgimento delle procedure di selezione. Pertanto nel caso di illegittimo espletamento di queste ultime da parte del datore di lavoro il danno subito dal concorrente non va commisurato alla perdita del risultato (e quindi alla somma delle retribuzioni che gli sarebbero spettate), ma alla mera possibilità di conseguirlo, assumendo pur sempre come parametro le retribuzioni percipiende e non percepite, ma con un coefficiente di riduzione che tenga conto del grado di possibilità di conseguirle, ovvero, ove questo od altro criterio risultassero di difficile od incerta applicazione, ricorrendo alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.. (V 6506/85, mass n 443577).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)