Sez. L, Sentenza n. 6506 del 19/12/1985 (Rv. 443577 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONCORSO - ESCLUSIONE ILLEGITTIMA DI UN ASPIRANTE AL POSTO DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DEL CONCORSO - RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE - MISURA DEL DANNO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONCORSO - ESCLUSIONE ILLEGITTIMA DI UN ASPIRANTE AL POSTO DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DEL CONCORSO - RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE - MISURA DEL DANNO.*
In tema di procedure di concorso costituisce fonte di risarcimento del danno il comportamento del datore di lavoro che escluda illegittimamente il lavoratore aspirante al posto, dalla partecipazione alle prove del concorso ove determini la perdita della possibilità di conseguire il superamento della selezione, possibilità che deve essere provata dal lavoratore e va valutata secondo criteri di verosimiglianza alla stregua dell'id quod plerumque accidit in relazione alla percentuale di probabilità superiore a quella relativa all'evento sfavorevole, costituito dal mancato superamento della selezione stessa. L'ammontare del danno - che costituisce danno emergente - va commisurato non alla perdita del risultato (ossia alle retribuzioni che avrebbe percepito il lavoratore in caso di assunzione), bensì alla mera possibilità di conseguirlo, da determinare in base alle dette retribuzioni ma con un coefficiente di riduzione delle stesse, ovvero facendo ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.. (nella specie il giudice del merito aveva respinto la domanda di risarcimento del danno di un lavoratore che, dopo aver superato la prova scritta di un concorso bandito dall'ENEL, era stato illegittimamente escluso alla prova orale affermando in particolare che - pur essendo stata tale prova orale superata dalla grande maggioranza dei candidati - il danno lamentato dal lavoratore era meramente eventuale. La S.C. ha cassato tale pronuncia affermando il principio di cui alla massima). (V 171/85, mass n 438383; (V 1772/84, mass n 433840; (V 6906/83, mass n 431566; (V 1280/83, mass n 426067).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)