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Sez. U, Sentenza n. 11644 del 25/11/1993 (Rv. 484479 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Dipendenti degli enti mutualistici soppressi, trasferiti alle U.S.L. - Diritto all'eccedenza ex art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979 - Oggetto - Restituzione dei contributi versati oltre il dovuto - Indebito oggettivo - Configurabilità - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Pretesa della rivalutazione automatica del credito - Estensione - Riferimento all'art. 1224 cod. civ. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484479-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

Il diritto dei dipendenti dei soppressi enti mutualistici, trasferiti alle U.S.L., all'eventuale eccedenza prevista dall'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (costituita dalla differenza fra l'importo versato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro all'I.N.A.D.E.L. a titolo di indennità di anzianità maturata alla data di iscrizione a detto ente e la somma necessaria alla ricongiunzione dei servizi riconosciuti utili per il trattamento di fine rapporto presso l'ente di provenienza) non ha per oggetto l'indennità di anzianità che matura al momento della definitiva cessazione del rapporto di pubblico impiego proseguito senza soluzione di continuità con la U.S.L. di destinazione, ma la restituzione dei contributi che risultano versati oltre il dovuto, talché concerne un indebito oggettivo, la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario, anche per la parte concernente la pretesa della rivalutazione automatica dei relativi crediti, sia pur essa dedotta in relazione all'art. 1224 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)