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Sez. L, Sentenza n. 2111 del 10/03/1997 (Rv. 502902 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE | Dipendenti dei soppressi enti mutualistici - Costituzione di posizione previdenziale presso l'I.N.A.D.E.L. con la quota maturata del trattamento di fine rapporto - Diritto alla restituzione dell'eccedenza - Qualificabilità come azione di ripetizione dell'indebito - Prescrizione ordinaria - Applicabilità - Accessori dovuti per il ritardo - Interessi e rivalutazione secondo la disciplina dei crediti previdenziali - Prescrizione quinquennale - Esclusione - Prescrizione ordinaria - Applicabilità - Fattispecie relativa alla prescrizione degli accessori.
Stato
decisa il 1997-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502902-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE

Il diritto del lavoratore, passato, a seguito della riforma sanitaria, dagli enti mutualistici soppressi alle Unità Sanitarie Locali, a conseguire dall'I.N.A.D.E.L. (a cui è poi subentrato l'I.N.P.D.A.P.) la restituzione della parte del trattamento di fine rapporto maturato presso l'ente di provenienza, che ecceda le esigenze della costituzione della posizione contributiva relativa al trattamento di fine rapporto di natura previdenziale erogato da tale istituto, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, inerendo ad un indebito oggettivo, e la medesima prescrizione è applicabile anche quando (come nella specie) sono in questione gli accessori spettanti in caso di ritardo, e cioè gli interessi e la rivalutazione secondo la disciplina dei crediti previdenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)