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Sez. L, Sentenza n. 10272 del 02/10/1991 (Rv. 474074 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - In genere | Indennità di anzianità ex art. 2121 (vecchio testo) cod.civ. e trattamento di fine rapporto ex art. 1 della legge n. 297 del 1982 - Computo - Calcolo globale della retribuzione - Cosiddetta indennità estero - Inclusione.
Stato
decisa il 1991-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474074-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - In genere

Nell'ambito della cosiddetta indennità estero - cui è estranea la funzione di corrispettivo del valore professionale delle prestazione lavorativa, riguardando detta indennità aspetti secondari, complementari, speciali e transitori della prestazione medesima - la componente caratterizzata dalla funzione (che può essere propria dell'intero emolumento) di compensare il disagio morale ed ambientale della prestazione di lavoro all'estero ha carattere retributivo e quindi, in quanto dotata del requisito della continuità (che non equivale a definitività), è computabile sia ai fini dell'indennità di anzianità ex art. 2121 (vecchio testo) cod.civ. sia ai fini del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 1 della legge n. 297 del 1982, avendo tale norma sostituito al requisito della continuità quello della non occasionalità, cioè un concetto diverso e più largo, che, attenendo non alla frequenza dell'erogazione ma alla omogeneità del relativo titolo rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro, consente la computabilità, ai fini del t.f.r., anche di indennità non continuative, purché non occasionali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)