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Sez. 1, Sentenza n. 8038 del 15/06/1982 Ud. (dep. 20/09/1982) Rv. 155090 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE NON FORMALE DI PERSONA - UTILIZZAZIONE PROCESSUALE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155090-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE NON FORMALE DI PERSONA - UTILIZZAZIONE PROCESSUALE - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il principio del libero convincimento, il quale si pone come reazione agli schemi inquisitori, consente di attingere elementi di giudizio dalle ricognizioni non formali di persone ove esse diano sicuro affidamento. (nella specie, disattendendosi le tesi difensive, si è chiarito, sulla base dell'enunciato principio, che i giudici di merito legittimamente avevano fondato il loro convincimento su un coacervo di elementi probatori in essi comprese le ricognizioni; le quali - si è rilevato - costituiscono pur sempre degli accertamenti di fatto da cui possono trarsi elementi di prova ancorché la persona offesa abbia già veduto l'imputato). (Conf mass n 151930; (Conf mass n 153604).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)