Sez. 3, Sentenza n. 4693 del 21/07/1981 (Rv. 415418 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONE DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - PROCEDIMENTO CONCILIATIVO PREVISTO DALL'ART 44 - ESERCIZIO DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - VERBALE DI CONCILIAZIONE O DI ATTESTAZIONE DELLA MANCATA CONCILIAZIONE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONE DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - PROCEDIMENTO CONCILIATIVO PREVISTO DALL'ART 44 - ESERCIZIO DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - VERBALE DI CONCILIAZIONE O DI ATTESTAZIONE DELLA MANCATA CONCILIAZIONE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento conciliativo posto all'art 44 della legge 27 luglio 1978 n 392 (cosidetta sull'equo canone), non vi e l'Esercizio di funzione giurisdizionale, essendo l'intervento del giudice limitato ad agevolare il privato componimento degli interessi con la conseguenza che il termine 'competentè in riferimento a tale giudice e utilizzato non nel senso tecnico di attribuzione di una porzione di giurisdizione, bensi come imputazione di compiti in un procedimento non giurisdizionale e che l'atto conclusivo (verbale di conciliazione o di attestazione della mancata conciliazione) non e, pertanto, passibile di impugnazione con il regolamento di Competenza, restando affidato al giudice, successivamente adito per il merito, di valutare la ritualita della precedente fase, ai fini della procedibilita della domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)