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Sez. 3, Sentenza n. 1396 del 01/02/2001 (Rv. 543558 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO | Irrituale proposizione dell'appello con citazione - Ammissibilità - Condizioni - Deposito della citazione entro trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata - Necessità - Applicazione del principio alle controversie in materia di locazione - Estensione.
Stato
decisa il 2001-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543558-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO

In tema di appello nelle controversie soggette al rito del lavoro (tra le quali quelle in materia di locazioni, ex art. 447 bis cod. proc. civ.), l'art. 434 secondo comma cod. proc. civ., nel fissare il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado per il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del procedimento di secondo grado, è applicabile anche nel caso in cui l'appellante irritualmente adotti la forma della citazione, a condizione che tale atto sia depositato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione nel suddetto termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)