Sez. 1, Sentenza n. 2687 del 21/03/1994 (Rv. 485825 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - Deposito | Controversie soggette al rito del lavoro - Appello - Proposizione a mezzo citazione anziché con ricorso - Validità - Condizioni - Deposito entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - Deposito
In tema di appello nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 434 secondo comma cod. proc. civ., ove fissa il termine di trenta giorni, dalla notificazione della sentenza di primo grado, per il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del procedimento di secondo grado, è applicabile anche nel caso in cui l'appellante irritualmente adotti la forma della citazione, di modo che la convertibilità del relativo atto non può prescindere dal suo deposito entro il suddetto termine, a pena d'inammissibilità (rilevabile d'ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)