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Sez. L, Sentenza n. 1375 del 11/03/1981 (Rv. 412001 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - DI SECONDA CATEGORIA - CLASSIFICAZIONE IN BASE AL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE - DISPOSIZIONE COLLETTIVA RELATIVA - LEGITTIMITA EX ART 34 COST - CONTRASTO CON L'ART 36 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412001-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - DI SECONDA CATEGORIA - CLASSIFICAZIONE IN BASE AL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE - DISPOSIZIONE COLLETTIVA RELATIVA - LEGITTIMITA EX ART 34 COST - CONTRASTO CON L'ART 36 COST - ESCLUSIONE.*

In base al disposto - oltre che degli artt 2095 e 2103 cod civ - degli artt 2086 e 2094 dello stesso codice e dell'art 96 delle relative Disposizioni di attuazione, che attribuiscono allo imprenditore il potere di organizzare in posizione di supremazia gerarchica l'attivita dei collaboratori, e in base altresi al concorrente potere di organizzazione spettante ad ogni ente pubblico, anche economico, e legittima la Determinazione da parte del datore di lavoro (ed a maggior ragione da parte dei contraenti in Sede collettiva o individuale) di criteri aprioristici di corrispondenza tra mansioni e qualifiche dei dipendenti che, senza porsi in contrasto con principi generali o con specifiche norme imperative, possono non coincidere con i criteri ricavabili dall'art 2095 cod civ e che anzi sugli stessi prevalgono. In particolare e legittima - in quanto aderente al principio sancito dall'art 34 della Costituzione (che garantisce ai capaci e meritevoli il diritto di proseguire negli studi al fine evidente di un ragionevole uso dei titoli conseguiti) e non in contrasto con l'art 36 della Costituzione (secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata anche alla qualita del lavoro, che e connessa alla preparazione culturale e professionale del dipendente) - la disposizione collettiva che prevede la classificazione degli impiegati nella prima o nella seconda categoria in base al titolo di studio richiesto all'atto dell'assunzione. (Conf 6224/79, mass n 402951, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 34, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Contr. Coll. 14/10/1953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)