Sez. L, Sentenza n. 6224 del 27/11/1979 (Rv. 402951 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - DI ORGANIZZAZIONE - DETERMINAZIONE DEI CRITERI APRIORISTICI DI CORRISPONDENZA TRA MANSIONI E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI NON COINCIDENTI CON I CRITERI EX ART 2095 COD CIV - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - COMPITI DEL GIUDICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - DI ORGANIZZAZIONE - DETERMINAZIONE DEI CRITERI APRIORISTICI DI CORRISPONDENZA TRA MANSIONI E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI NON COINCIDENTI CON I CRITERI EX ART 2095 COD CIV - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - COMPITI DEL GIUDICE.*
In base al disposto - oltre che degli artt 2095 e 2103 cod civ - degli artt 2086 e 2094 cod civ e 96 disp att cod civ, che attribuiscono all'imprenditore il potere di organizzare in posizione di supremazia gerarchica l'attivita dei collaboratori ed in base altresi al concorrente potere di autorganizzazione spettante ad ogni ente pubblico, anche economico (nella specie, Banco di Napoli), e legittima la Determinazione da parte del datore di lavoro (ed a maggior ragione da parte dei contraenti in Sede collettiva o individuale) di criteri aprioristici di corrispondenza tra mansioni e qualifiche dei dipendenti che, senza porsi in contrasto con principi generali o con specifiche norme imperative, possono non coincidere con i criteri ricavabili dall'art 2095 cod civ e che anzi sugli stessi prevalgono. Pertanto, al fine di decidere sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di una superiore qualifica da parte di un dipendente del Banco di Napoli, il giudice di merito deve innanzitutto stabilire se la destinazione del dipendente all'ufficio assegnatogli con attribuzione di una determinata qualifica corrisponda o meno alla preordinata disciplina interna della distribuzione del personale nelle strutture del Banco. In caso di esito positivo di tale indagine, il giudice deve considerare, ai fini della sua eventuale disapplicazione, se tale disciplina e lesiva, sul punto, di diritti soggettivi pieni del dipendente e, in caso di esito negativo, il giudice deve valutare la congruita della qualifica rivestita dal dipendente alle mansioni da lui di fatto esercitate alla stregua dei criteri generali desumibili dall'art 2095 cod civ, anche in rapporto alla disciplina contrattuale nota di situazioni analoghe. (V 2585/79, mass n 398918; (V 1584/79, mass n 397925; (V 696/78, mass n 390038; (V 679/78, mass n 390017; (V 3221/77, mass nn 386741 e 386742; (V 1921/77, mass nn 385635 e 385636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)