Sez. 1, Sentenza n. 1938 del 16/11/1983 Ud. (dep. 14/12/1983) Rv. 161719 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PROCEDIMENTO - PROPOSTO IN ESPIAZIONE DI PENA - IRROGABILITÀ DELLA MISURA - AMMISSIBILITÀ - ESECUZIONE DELLA MISURA - ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI DETENZIONE - REVOCA DELLA MISURA - AMMISSIBILITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PROCEDIMENTO - PROPOSTO IN ESPIAZIONE DI PENA - IRROGABILITÀ DELLA MISURA - AMMISSIBILITÀ - ESECUZIONE DELLA MISURA - ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI DETENZIONE - REVOCA DELLA MISURA - AMMISSIBILITÀ.*
Pur incidendo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza esclusivamente sulla sfera di libertà del proposto, che limita per la sua pericolosità, il momento di comminazione della misura può coincidere con quello dello stato di carcerazione per espiazione di pena del proposto, data l'attualità del giudizio di valore sulla sua pericolosità e l'incompatibilità dello stato di detenzione solo con l'esecuzione della misura, che avrà inizio quando lo stato di detenzione, per le ragioni più svariate venga a cessare, salva la possibilità per il proposto di chiedere la revoca della misura successivamente alla sua comminazione, per il venire meno della propria pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena. (V mass n 151412).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)