Sez. 4, Sentenza n. 23002 del 03/04/2014 Cc. (dep. 03/06/2014) Rv. 262235 - 01
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI | Difesa e difensori - Garanzie di libertà - Sequestro di carte e documenti - Divieto previsto dall'art. 103, comma secondo, cod. proc. pen. - Riferibilità anche all'ipotesi di attività difensiva svolta in un diverso procedimento - Sussistenza - Ambito spaziale di operatività - Indicazione.
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI
Il divieto di sequestrare presso i difensori "carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato" non è limitato all'ipotesi in cui il sequestro è disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva o all'ipotesi in cui questa sia ancora in corso, operando anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso, e, in ragione del dato testuale di cui all'art. 103, comma secondo, cod. proc. pen., detto divieto rileva anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro probatorio di documentazione legale, rinvenuta nel garage del difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)