Sez. 1, Sentenza n. 47916 del 09/11/2012 Cc. (dep. 11/12/2012) Rv. 254016 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Indulto - Cause di revoca - Condanna per delitto non colposo successivamente commesso - Pena detentiva non inferiore a due anni - Modalità di computo.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI
Ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 31 luglio 2006, n. 241 occorre che il delitto non colposo che la determini sia stato in concreto punito con pena detentiva non inferiore ai due anni, tenuto conto delle circostanze del reato e dell'aumento per la continuazione, nonché della riduzione di pena conseguente all'adozione dei procedimenti speciali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)